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Agevolazioni auto
Quali certificati
per i disabili?
Con la circolare 21/E del 23 aprile, l`Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi circa la possibilità di accedere alle agevolazioni previste per i disabili per l`acquisto di veicoli.
Le altre domande /2; Le altre domande /3; Le altre domande /4
Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap psichico
DOMANDA - I portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto delle auto anche se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992?
RISPOSTA - I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di:
− verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
− certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).
Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica
non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
Le altre domande /2; Le altre domande /3; Le altre domande /4
Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap psichico
DOMANDA - I portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto delle auto anche se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992?
RISPOSTA - I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono essere in possesso di:
− verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
− certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).
Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica
non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
di cosimo colasanto (28/05/2010)

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